(di Saverio Bozzolan, Professore di Economia Aziendale e Financial Reporting e Performance Measurement, Dipartimento di Economia e Management, Università LUISS Guido Carli)
29/09/2015
In ambito professionale e accademico vi sono da tempo approfondite analisi e accese discussioni relativamente all’individuazione di frodi contabili e al falso in bilancio. Recentemente è stata approvata una legge (Legge 69/15) che modifica in modo rilevante tali ambiti. La legge pre-esistente (D.Lgs 61/2002) sanzionava direttori, amministratori delegati, CFO, sindaci in caso di omissione nella comunicazione di informazioni quando queste erano richieste dalla legge ovvero quando anche, ma non solo, in conseguenza di omesse informazioni il bilancio non forniva una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria della società, anche a seguito di errate valutazioni.
La recente legge sul falso in bilancio (Legge 69/15) contempla tutte le nuove fattispecie ai fini dell’individuazione dell’ipotesi di reato di falso in bilancio. Il principale cambiamento ha riguardato la rilevanza delle valutazioni contabili: secondo il D.lgs. 61/2002 errate valutazioni potevano determinare (anzi determinavano) frodi contabili mentre per la legge 69/15 errate valutazioni o stime sbagliate non sono più fattispecie per il falso in bilancio.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (33774/15) fornisce un’interessante prima applicazione della nuova legge. Le indicazioni che emergono dall’analisi delle motivazioni di detta sentenza sono diverse e muovono tutte nella stessa direzione. Ad esempio, la violazione del principio di “prudenza” nella valutazione delle poste non è più una condizione sufficiente per l’individuazione del falso in bilancio e per la persecuzione dei soggetti che ne sono responsabili.
La stessa disposizione si applica alla valutazione dei crediti in sofferenza: in tal modo l’adozione del valore netto di realizzo non è più una possibile causa di frodi contabili. Sulla stessa linea, si trovano tutte le (assai critiche) stime effettuate per la valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (tra cui l’avviamento), relativamente sia all’iscrizione iniziale che alla verifica di una eventuale successiva perdita di valore.
Quello che in sintesi emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione è chiaro: tutti i valori stimati contenuti nel bilancio che sono il risultato di un processo di soggettivo valutazione non hanno più rilevanza ai fini della determinazione di una frode contabile e del falso in bilancio.